STATUTO
Articolo 1 – Denominazione - Il presente comitato ha per denominazione CO.I.A.F – CFL (Comitato Idonei Agenzie Fiscali - Contratto di Formazione e Lavoro). Di seguito indicato come Comitato.
Articolo 2 - Sede - Il Comitato ha sede in via Giovanni Bovio, n. 27 - 70052 Bisceglie (BA). La sede potrà variare secondo le esigenze.
Articolo 3 - Scopo - Il Comitato si propone come fine principale l'assunzione di tutti gli idonei presenti a seguito delle procedure pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed Esami n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007 per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, fascia retributiva F1, per attività amministrativo-tributarie, nonché la stabilizzazione a tempo indeterminato di tutti gli assunti con CFL.
Il Comitato, nel rispetto delle vigenti normative e con metodi democratici, potrà attuare ogni attività ritenuta opportuna ed utile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, nonché organizzare manifestazioni, incontri, dialoghi e confronti (anche con mezzi telematici). Il Comitato, potrà, inoltre, aderire ed intrattenere rapporti con altre organizzazioni associative di qualunque genere.
L’attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziata dagli aderenti al Comitato.
Articolo 4 – Adesione al Comitato
L’adesione al comitato è libera e senza alcuna discriminazione di razza, sesso, ideologie politiche, religiose o sindacali, purché gli aderenti siano risultati idonei e/o assunti con CFL alle procedure concorsuali di cui all’articolo 3. L’adesione al comitato comporta l’impossibilità di porre in essere comportamenti e attività in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
L’adesione si concretizza attraverso la sottoscrizione dell’allegato “modulo di adesione” accompagnato da copia di un valido documento di riconoscimento da consegnarsi anche con modalità telematiche.
All'atto dell'adesione, il Presidente, o suo delegato, a mezzo e-mail confermerà l'avvenuta accettazione dell'adesione al Comitato.
Articolo 5 – Recesso
L’adesione al comitato non ha vincoli temporali, pertanto ogni aderente potrà recedere in qualunque momento dandone comunicazione scritta (anche in via telematica) al Presidente o ad un suo designato.
Articolo 6 – Organi e poteri
L’unico organo decisionale è l’Assemblea che decide a maggioranza assoluta. L’assemblea elegge un Presidente e tre Vice Presidenti che costituiranno il Direttivo del Comitato, oltre a indicare, eventualmente, dei coordinatori regionali, i quali costituiranno il Consiglio Territoriale del Comitato.
L'Assemblea si riunisce in maniera ordinaria una volta all’anno su iniziativa del Presidente oppure in maniera straordinaria ogni qualvolta il Presidente ed il Direttivo lo ritengano necessario.
Il Presidente ha la funzione di portavoce e di coordinatore del comitato potendo porre in essere, sentito il Direttivo, ogni attività utile al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dandone informazione agli aderenti. Il Presidente, di concerto con il Direttivo e sentiti i Coordinatori Regionali per competenza territoriale, potrà decidere circa la possibilità di espulsione dal comitato di coloro che pongano in essere attività o comportamenti che ostacolino il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 o che espongano lo stesso, il Presidente o altri membri a pericoli o responsabilità legate all’attività del comitato o che ne danneggino l'immagine.
Qualora, a parere del Presidente, necessiti l’adozione di una decisione a mezzo votazione, questi considerate le esigenze logistiche ed organizzative, potrà indicare le modalità ed i tempi per esprimere le preferenze. Tale votazione potrà avvenire anche con modalità telematiche. La documentazione relativa alle votazioni sarà custodita a cura del Presidente o di un suo incaricato. Il Presidente, su sua iniziativa o su proposta del Direttivo potrà proporre, indicare e nominare altre cariche o figure utili a migliorare l’assetto organizzativo del comitato (es. segretario, tesoriere, webmaster; ecc.).
Il Direttivo del Comitato costituisce l'organismo di supporto alle attività del Presidente, coadiuvandolo nell'organizzazione nella gestione delle risorse; lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento nelle relazioni istituzionali.
Il Consiglio Territoriale rappresenta il Comitato, giusta specifica delega dello stesso, a livello regionale; cura, a livello regionale, i rapporti con le Istituzioni e con altri enti o associazioni. Informa il Direttivo delle attività in maniera preventiva e riferisce allo stesso dell'esito delle attività messe in opera.
Cura le relazioni con gli aderenti nel proprio rispettivo ambito territoriale e s'incarica della diffusione dei documenti e delle comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Provvede alla raccolta delle adesioni e delle contribuzioni nel rispettivo ambito territoriale .
Articolo 7 - Organizzazione del comitato
L’attività interna ed esterna del comitato sarà posta in essere principalmente con modalità telematiche. L’adesione comporterà l’ammissione ad una mailing-list unica degli aderenti grazie alla quale si potrà partecipare alla vita e alle attività del comitato. Per facilitare lo svolgimento delle attività ci si potrà avvalere di ulteriori mezzi telematici (siti internet, blog, ecc.), nonché istituire appositi indirizzi di posta elettronica gestiti dal Presidente o da suoi incaricati. La documentazione relativa all’attività del comitato sarà custodita a cura del Presidente o da un suo incaricato. Per quanto concerne i contributi associativi raccolti e gestiti per le finalità del comitato si stabilisce l’utilizzo di un apposita posta pay intestata al comitato. Delle movimentazioni delle somme di denaro, se ne darà conto con cadenza trimestrale attraverso l’invio a tutti i membri del relativo estratto conto. Alle spese che il comitato sosterrà per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti sono tenuti a partecipare in parti uguali tutti gli aderenti pena l’espulsione.
Articolo 8 - DURATA E SCIOGLIMENTO - Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa a maggioranza dall'assemblea, che ne disponga lo scioglimento o l’adesione ad altra libera associazione già riconosciuta coinvolta nel raggiungimento degli obiettivi statutari, estinguendosi automaticamente al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3. Il Presidente, o un suo incaricato, provvederà alle formalità per lo scioglimento del comitato.
Art.9 -Disposizione finale e transitoria
L’adesione di cui al precedente art. 4 comporta in via transitoria il versamento di un contributo pari ad €. 5,00 come autofinanziamento iniziale del comitato, in attesa che, a regime, l’assemblea fissi, su proposta del Presidente, sentito il direttivo, un contributo mensile degli aderenti per affrontare nel tempo le spese del normale funzionamento della struttura associativa.
Bisceglie, 21/04/2009
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