REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA
SEZIONE SECONDA
Registro Ordinanze Coll. 831/2007
Registro Generale: 5347/2007
nelle persone dei Signori:
ROBERTO CAPUZZI Presidente
SILVESTRO MARIA RUSSO Cons.
ANNA BOTTIGLIERI Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del
04 Luglio 2007Visto il ricorso 5347/2007 proposto da:
(Nome Cognome Idonei ).......................................
rappresentato e difeso da:
GALLI AVV. MARIACARLA
controAGENZIA PER LE ENTRATE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del bando di concorso indetto dall’Agenzia delleEntrate con nota prot. n. 32611/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, del 6/4/2007, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi di n. 500 unità, di età nonsuperiore a 32 anni, per la terza area funzionale –fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario – nella parte in cui impedisce lo scorrimento della graduatoria ancora vigente e defficace relativa al precedente concorso bandito connota prot. 2005/177077 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale n. 84 del 21/10/2005 e relativo alla medesima area, stesso profilo professionale ed identica fascia retributiva; di ogni atto o provvedimento presupposto, consequenziale o connesso. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AGENZIA PER LE ENTRATE
Udito il relatore Primo Ref. ANNA BOTTIGLIERI e udito l’avv. Galli;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n.642;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere sulla presente domanda cautelare, acquisire elementi in ordine alle iniziative che l’amministrazione intende assumere in conseguenza dell’atto di sindacato ispettivo n. 1-00101 del Senato;
Considerato di dover rinviare, nell’attesa di tale acquisizione, ogni decisione sulla presente istanza cautelare ad una nuova Camera di Consiglio, che il Collegio ritiene, sin d’ora, di fissare per il giorno 10 ottobre 2007;
Non definitivamente decidendo sull’istanza in premessa:
P.Q.M.
Ordina all’Amministrazione resistente di produrre copia della documentazione predetta presso la Segreteria della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro e non oltre giorni 20 (venti), dalla notifica o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento; Rinvia la trattazione della presente istanza incidentale di sospensione alla Camera di Consiglio del 10 ottobre 2007. La presente ordinanza è depositata nella Segreteria della Sezione e sarà eseguita a cura delle parti in precedenza indicate.
ROMA , li 04 Luglio 2007
Presidente
Consigliere